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Penale
Protocollo
Ratifica ed esecuzione della convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988, e disposizioni penali in materia di delitti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale · Legge 28 dicembre 1989, n. 422
- Aggiornato al
- 9 gennaio 1990
- Articoli
- 10
- Versioni storiche
- 40
- Art. 1PROTOCOLLO PER LA REPRESSIONE DI ATTI ILLECITI CONTRO LA SICUREZZA DELLE PIATTAFORME…
- Art. 2Commette un reato chiunque, illecitamente ed intenzionalmente: a) s'impadronisce di una…
- Art. 3Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria…
- Art. 4disposizione del presente Protocollo pregiudica in qualsiasi modo del diritto…
- Art. 5Il presente protocollo e' aperto in Roma il 10 marzo 1988, e presso la sede…
- Art. 6Il presente Protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la data alla quale tre Stati…
- Art. 7Il presente Protocollo puo' essere denunciato da uno degli Stati Parti in ogni momento…
- Art. 8L'Organizzazione puo' convocare una conferenza per la revisione o la modifica del…
- Art. 9Il presente Protocollo e' depositato presso il Segretario generale. 2. Il Segretario…
- Art. 10presente Protocollo e' redatto in un unico esemplare originale nelle lingue araba…
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