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Penale
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988, e disposizioni penali in materia di delitti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale · Legge 28 dicembre 1989, n. 422
- Aggiornato al
- 9 gennaio 1990
- Articoli
- 22
- Versioni storiche
- 40
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE PER LA REPRESSIONE DI ATTI ILLECITI CONTRO LA…
- Art. 2La presente Convenzione non si applica: a) alle navi da guerra; oppure b) alle navi…
- Art. 3Commette un reato chiunque illecitamente e intenzionalmente: a) con la violenza o con la…
- Art. 4La presente Convenzione si applica quando la nave naviga, o in base al suo itinerario di…
- Art. 5Stato Parte reprime i reati previsti all'articolo 3 con pene adeguate che tengono conto…
- Art. 6Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria…
- Art. 7Qualora ritenga che le circostanze lo giustificano ed in conformita' con la propria…
- Art. 8Il capitano di una nave di uno Stato Parte (lo "Stato della bandiera") puo' consegnare…
- Art. 9disposizione della presente Convenzione pregiudica in qualsiasi maniera le norme del…
- Art. 10Stato Parte nel territorio del quale l'autore o il presunto autore del reato e' scoperto…
- Art. 11I reati di cui all'articolo 3 sono inclusi di pieno diritto come casi di estradizione di…
- Art. 12Gli Stati Parti si accordano reciproca assistenza giudiziaria in tutta la misura del…
- Art. 13Gli Stati Parti collaborano alla prevenzione dei reati previsti all'articolo 3, in…
- Art. 14Stato Parte il quale abbia motivo di ritenere che sara' commesso un reato previsto…
- Art. 15Ogni Stato Parte comunica il piu' rapidamente possibile al Segretario generale, in…
- Art. 16Ogni controversia tra due o piu' Stati Parti relativa all'interpretazione o…
- Art. 17La presente Convenzione e' aperta il 10 marzo 1988 in Roma alla firma degli Stati…
- Art. 18La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data alla quale quindici…
- Art. 19La presente Convenzione puo' essere denunciata da uno Stato Parte in ogni momento…
- Art. 20L'Organizzazione puo' convocare una conferenza per la revisione della presente…
- Art. 21La presente convenzione e' depositata presso il Segretario generale. 2. Il segretario…
- Art. 22presente convenzione e' redatta in un unico esemplare originale nelle lingue araba…
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