[1]1. Il presente Protocollo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Tokyo non appena possibile. Esso entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. 2. (1) Il presente Protocollo avra' effetto con riferimento ai redditi realizzati durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio 1974. (2) Le domande di accreditamenti dell'imposta giapponese presentate da un residente dell'Italia in relazione al paragrafo (2) dell'articolo 23 con riferimento ai redditi realizzati durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio 1974 e terminano all'atto, o prima, dell'entrata in vigore del presente Protocollo, devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo o dalla data in cui l'imposta e' stata prelevata, quale che sia la data posteriore. 3. Il presente Protocollo restera' in vigore fino a quando restera' in vigore la suddetta Convenzione.

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

[3]FATTO a Roma il giorno 14 febbraio 1980 in duplice esemplare, in lingua italiana, giapponese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione.

[4]Per il Governo della Per il Governo del Giappone Repubblica italiana Humeo KAGEI Antonio BASLINI

[5]Visto, il Ministro degli affari esteri

Testo vigente dal 3 agosto 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;413~art3 · fonte del testo

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