[1]CONVENZIONE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI E SUL PATRIMONIO AFFERENTI ALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

[2]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA

[3]Animati dal desiderio di concludere una Convenzione fra i due Paesi per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo 1.

[5]Ai fini della presente Convenzione: 1. Per "esercizio della navigazione marittima ed aerea" s'intende l'attivita' professionale di trasporto per mare e per via aerea di persone, animali, merci e posta, svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori e armatori o esercenti di navi o aeromobili, ivi compresa la vendita di biglietti di passaggio e analoghi documenti per tale trasporto, nonche' ogni altra attivita' ad esso direttamente connessa. 2. Per "traffico internazionale" s'intende ogni attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da un'impresa colombiana o italiana ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente fra localita' situato nel territorio della Repubblica italiana o della Repubblica di Colombia. 3. Per "imprese italiane" s'intendono le imprese di Stato italiane e gli Enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti agli effetti fiscali in Italia e non residenti in Colombia, nonche' le societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nei territori della Repubblica italiana. 4. Per "imprese colombiane" s'intendono le imprese di Stato colombiane o gli Enti pubblici colombiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti agli effetti fiscali in Colombia e non residenti in Italia, nonche' le societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi colombiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica di Colombia.

Testo vigente dal 3 agosto 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;412~art1 · fonte del testo

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