[1]CONVENZIONE fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea

[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, al fine di evitare la doppia imposizione sul reddito derivante dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale; dopo aver esaminato ed accertato la reciprocita' di trattamento delle imprese di navigazione aerea delle due Parti Contraenti; dopo aver valutato i risultati economici dell'esercizio di tali attivita' nel territorio delle due Parti Contraenti; e dopo aver accertato l'esistenza di un sufficiente equilibrio delle operazioni sopraindicate, hanno convenuto quanto segue:

[3]ARTICOLO 1.

[4]1. - L'espressione "esercizio della navigazione aerea" designa l'attivita' professionale di trasporto per via aerea di persone, animali, merci e posta, svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori ed esercenti di aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili documenti nonche' ogni altra attivita' direttamente connessa con tale trasporto. 2. - L'espressione "traffico internazionale" designa ogni attivita' di trasporto effettuato per mezzo di un aeromobile da una impresa italiana o venezuelana ad eccezione del caso in cui l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente fra localita' situate nel territorio della Repubblica italiana o della Repubblica del Venezuela. 3. - L'espressione "imprese italiane" designa le imprese di Stato italiane, gli enti pubblici italiani, sia a carattere nazionale che locale, e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Italia e non residenti in Venezuela, nonche' le societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio italiano. 4. - L'espressione "imprese venezuelane" designa le imprese di Stato venezuelane, gli enti pubblici venezuelani, sia a carattere nazionale che locale, e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Venezuela e non residenti in Italia nonche' le societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi venezuelane e aventi la sede della direzione effettiva nel territorio venezuelano. 5. - Le imprese italiane e venezuelane indicate nei precedenti paragrafi 3 e 4 sono quelle designate a norma dell'Accordo sui trasporti aerei concluso tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, firmato a Caracas il 4 luglio 1962. 6. - L'espressione "Autorita' competenti" designa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero delle Finanze, e per quanto riguarda il Venezuela, la Direzione generale dei tributi o l'Ufficio che ne faccia le veci del Ministero delle Finanze.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-07-23;513~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari