[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello indicato nella convenzione.

[3]CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA SIRIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA.

[4]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA

[5]Animati dal desiderio di concludere una convenzione tra i due Paesi per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, hanno convenuto quanto segue:

[6]Articolo 1

[7]Ai fini della presente convenzione i seguenti termini hanno il significato qui di seguito specificato: 1. Per "esercizio della navigazione marittima e aerea" s'intende l'attivita' professionale di trasporto marittimo e aereo di persone, animali, merci e posta, ivi compresa la vendita di biglietti e similari per tale trasporto, esercitato dalle compagnie di navigazione marittima o aerea. 2. Per "compagnie italiane" s'intende lo Stato italiano, gli enti pubblici italiani, sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche che hanno il loro domicilio fiscale in Italia e non la loro residenza in Siria, nonche' le societa' di capitali e di persone costituitesi in conformita' con le leggi italiane e la cui direzione effettiva ha sede sul territorio della Repubblica italiana. 3. Per "compagnie siriane" s'intende lo Stato siriano e gli enti pubblici siriani, sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche che hanno il loro domicilio fiscale in Siria e non la loro residenza in Italia, nonche' le societa' di capitali e di persone costituitesi in conformita' con le leggi siriane e la cui direzione effettiva ha sede sul territorio della Repubblica araba siriana.

Testo vigente dal 20 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-15;645~art1 · fonte del testo

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