che regolano l'esercizio dei servizi concordati 1. Per la compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente dovranno esserci pari ed eque opportunita' di operare i servizi concordati sulle rotte specificate. 2. Nell'esercizio dei servizi concordati, la compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente terra' in considerazione gli interessi della compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente, in modo tale da non pregiudicare indebitamente i servizi forniti da quest'ultima sull'insieme o su parte delle stesse rotte. 3. I servizi concordati forniti dalla compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente saranno attinenti alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate, ed il loro obiettivo primario sara' quello di fornire, ad un ragionevole fattore di carico, una capacita' adeguata a soddisfare le esigenze attuali e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, merci e posta fra i territori delle Parti Contraenti. 4. La compagnia aerea designata di una Parte Contraente sottoporra' all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente i programmi di volo, comprese le informazioni sul tipo di aeromobile da impiegare, almeno sessanta (60) giorni prima di ciascuna stagione estiva o invernale.

Testo vigente dal 29 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;409~accordo-art7 · fonte del testo

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