1. Le tariffe che la compagnia aerea di una Parte Contraente applichera' per il trasporto da o verso il territorio dell'altra Parte Contraente saranno fissate a livelli ragionevoli, e prenderanno in debito conto tutti i fattori pertinenti, ivi compresi il costo dell'operazione, un profitto ragionevole e le tariffe delle altre compagnie. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1. del presente Articolo saranno, ove possibile, oggetto di consultazione fra le compagnie aeree designate di ciascuna Parte Contraente. 3. Le tariffe saranno sottoposte all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro introduzione. In casi particolari, tale periodo puo' essere abbreviato, previo accordo di dette autorita'. 4. Tale approvazione puo' essere data espressamente. Qualora nessuna delle due Autorita' Aeronautiche abbia espresso disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in base al paragrafo 3. del presente Articolo, le tariffe saranno considerate approvate. Nel caso in cui il periodo di presentazione sia ridotto, come previsto al paragrafo 3., le Autorita' Aeronautiche potranno concordare che il tempo utile per la notifica di disapprovazione sia inferiore ai trenta (30) giorni. 5. Se una tariffa non potra' essere concordata conformemente al paragrafo 2. del presente Articolo, ovvero se, durante il periodo applicabile in base al paragrafo 4. del presente Articolo, una Autorita' Aeronautica notifichera' all'altra Autorita' Aeronautica di non approvare una tariffa concordata in base alle disposizioni del paragrafo 2. del presente Articolo, le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti, previa consultazione con le Autorita' Aeronautiche di qualsiasi altro Stato il cui parere esse considerino utile, si adopereranno per determinare la tariffa di comune accordo. 6. Qualora le Autorita' Aeronautiche non pervengano ad un accordo su una tariffa loro sottoposta ai sensi del paragrafo 3. del presente Articolo, ovvero sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, ai sensi del paragrafo 5. del presente Articolo, la controversia sara' composta in base alle disposizioni dell'Articolo 16 del presente Accordo. 7. Una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni del presente Articolo restera' in vigore finche' non sara' fissata una nuova tariffa.

Testo vigente dal 29 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;409~accordo-art8 · fonte del testo

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