ed autorizzazione delle compagnie aeree 1. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente una compagnia aerea allo scopo di effettuare i servizi concordati sulle rotte specificate. 2. Alla ricezione di tale designazione l'altra Parte Contraente dovra', in conformita' con le disposizioni dei paragrafi 3. e 4. del presente Articolo, concedere immediatamente alla compagnia aerea designata l'appropriata autorizzazione operativa. 3. Le Autorita' Aereonautiche di una Parte Contraente potranno chiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente di documentare che essa e' in grado di osservare le condizioni prescritte dalle norme e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati da tali Autorita' all'esercizio dei servizi aerei internazionali, in conformita' con le disposizioni della Convenzione. 4. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di rifiutare di concedere l'autorizzazione operativa di cui al paragrafo 2. del presente Articolo, o di imporre quelle condizioni che riterra' necessarie nell'esercizio dei diritti specificati all'Articolo 3 del presente Accordo da parte della compagnia aerea designata, in ogni caso quando detta Parte Contraente non sia convinta che la proprieta' sostanziale ed il controllo effettivo di quella compagnia appartengano alla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea od a suoi cittadini. 5. Quando la compagnia aerea di ciascuna Parte Contraente sara' stata cosi' designata ed autorizzata, potra' in qualsiasi momento incominciare ad effettuare i servizi concordati, a condizione che la compagnia aerea si conformi alle disposizioni applicabili del presente Accordo.

Testo vigente dal 29 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;409~accordo-art4 · fonte del testo

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