dagli oneri doganali e da altri oneri 1. Gli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali da parte dell'impresa designata di una Parte Contraente, nonche' il loro normale equipaggiamento, le parti di ricambio compresi i motori, le riserve di carburante e lubrificante e le provviste di bordo di detti aeromobili (inclusi gli alimenti, le bevande ed il tabacco) che sono a bordo di tali aeromobili saranno esentati dall'altra Parte Contraente da ogni tipo di oneri doganali, dai gravami d'ispezione e da ogni altro onere fiscale all'entrata nel territorio dell'altra Parte Contraente, purche' tale normale equipaggiamento e tali altri articoli rimangano a bordo dell'aeromobile. 2. Saranno altresi' esentati dagli stessi oneri doganali e gravami, ad eccezione degli oneri relativi al servizio reso:

  • a)i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio, compresi i motori, e l'equipaggiamento normale di bordo introdotti nel territorio di una Parte Contraente dall'impresa di navigazione aerea designata dall'altra Parte Contraente e destinati all'uso esclusivo degli aeromobili di detta linea aerea;
  • b)i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio compresi i motori e l'equipaggiamento normale di bordo imbarcato nel territorio di ciascuna Parte Contraente sull'aeromobile detta compagnia designata da una Parte Contraente, nel corso dell'operazione di servizi aerei convenuti, nell'ambito dei limiti e delle condizioni stabiliti dalle Autorita' competenti della detta altra Parte Contraente, destinati solo all'uso e consumo di volo. 3. i materiali che fruiscono delle esenzioni dagli oneri doganali e dagli altri oneri fiscali di cui ai precedenti paragrafi non saranno utilizzati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali e dovranno essere riesportati in caso di mancata utilizzazione, a meno che non ne sia autorizzata la cessione ad altra compagnia aerea internazionale o la loro importazione definitiva secondo le prescrizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata. 4. Le esenzioni previste dal presente articolo, applicabili anche alla parte dei suddetti materiali usata o consumata durante il sorvolo del territorio della Parte Contraente che concede L'agevolazione, vengono accordate su base di reciprocita' e possono essere subordinate all'osservanza di specifiche formalita' normalmente applicate nel detto territorio, ivi compresi controlli doganali.

Testo vigente dal 5 luglio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-06-07;217~accordo-art6 · fonte del testo

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