da dazi doganali ed altre imposte 1. L'aeromobile impiegato nei servizi aerei internazionali dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente, come pure le sue normali dotazioni, i pezzi di ricambio, compresi i motori, i rifornimenti di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo (alimenti, bevande e tabacco compresi) a bordo di detto aeromobile, all'arrivo nel territorio dell'altra Parte Contraente, saranno esentati dall'altra Parte Contraente da ogni genere di dazi doganali, spese di ispezione ed ogni altro onere fiscale, a condizione che le normali dotazioni e gli altri articoli sopra citati restino a bordo dell'aeromobile. 2. Saranno altresi' esentati da detti dazi, spese ed oneri, ad esclusione di quelli relativi ai servizi resi:

  • a)il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio, compresi i motori e le normali dotazioni di bordo introdotti nel territorio di una Parte Contraente dall'aeromobile della compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente e destinati esclusivamente ad essere usati dagli aeromobili di detta compagnia aerea;
  • b)il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio, compresi i motori e le normali dotazioni di bordo imbarcati nel territorio di ciascuna Parte Contraente dall'aeromobile della compagnia aerea designata di.una Parte Contraente, nell'esercizio dei servizi convenuti, e destinati esclusivamente ad essere usati e consumati durante il trasporto aereo. In tal caso, essi potranno essere sottoposti alla supervisione delle autorita' competenti fino a che non siano riesportati o in altro modo eliminati, in base alle norme doganali. 3. I materiali che godono dell'esenzione dai dazi doganali e da altri oneri fiscali previsti ai precedenti paragrafi, non saranno utilizzati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali, e devono essere riesportati in caso di mancato impiego, a meno che non ne sia concesso il trasferimento ad altra compagnia aerea internazionale, ovvero consentita l'importazione permanente, ai sensi delle disposizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente. 4. Le esenzioni previste al presente Articolo, applicabili anche alla parte dei summenzionati materiali utilizzati o consumati durante il volo sul territorio della Parte Contraente che concede le esenzioni, possono essere subordinate all'osservanza delle formalita' particolari generalmente applicate su detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-06-16;198~accordo-art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari