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[1]((Ai giornalisti italiani e ai corrispondenti residenti in Italia dei principali giornali esteri che facciano del giornalismo la loro professione esclusiva e retribuita e siano iscritti nell'albo professionale possono essere concessi annualmente ventiquattro biglietti di sola andata a tariffa ridotta del settanta per cento e quattro biglietti di sola andata a tariffa ordinaria differenziale a meta' prezzo per i singoli membri della famiglia.
[2]Ai giornalisti italiani e ai corrispondenti residenti in Italia dei principali giornali esteri che facciano del giornalismo la loro professione principale, abituale e retribuita, e siano iscritti nell'albo professionale, possono esser concessi annualmente otto biglietti di sola andata a tariffa ridotta del settanta per cento e quattro biglietti di sola andata a tariffa ordinaria differenziale a meta' prezzo per i singoli membri della famiglia.
[3]Ai direttori e redattori dei principali giornali esteri, che risiedano all'estero e che facciano del giornalismo la loro professione esclusiva o principale, abituale e retribuita, possono essere concessi annualmente otto biglietti di sola andata a tariffa ridotta del settanta per cento e alla famiglia la riduzione a meta' prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale per effettuare un viaggio in Italia.
[4]Il Ministro per le comunicazioni ha facolta' di accordare in via eccezionale ai giornalisti di cui al primo comma, che abbiano gia' utilizzati i ventiquattro biglietti ivi indicati, un numero di biglietti di sola andata non superiore a otto, con la stessa riduzione del settanta per cento in quanto la richiesta sia giustificata.
[5]Il regolamento determinera' le norme per le concessioni di cui al presente articolo)).
Testo in vigore dal 19 maggio 1931 al 16 dicembre 2009
