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[1]((Ai giornalisti italiani e ai corrispondenti residenti in Italia dei principali giornali esteri che facciano del giornalismo la loro professione esclusiva e retribuita e siano iscritti nell'albo professionale possono essere concessi annualmente ventiquattro biglietti di sola andata a tariffa ridotta del settanta per cento e quattro biglietti di sola andata a tariffa ordinaria differenziale a meta' prezzo per i singoli membri della famiglia.

[2]Ai giornalisti italiani e ai corrispondenti residenti in Italia dei principali giornali esteri che facciano del giornalismo la loro professione principale, abituale e retribuita, e siano iscritti nell'albo professionale, possono esser concessi annualmente otto biglietti di sola andata a tariffa ridotta del settanta per cento e quattro biglietti di sola andata a tariffa ordinaria differenziale a meta' prezzo per i singoli membri della famiglia.

[3]Ai direttori e redattori dei principali giornali esteri, che risiedano all'estero e che facciano del giornalismo la loro professione esclusiva o principale, abituale e retribuita, possono essere concessi annualmente otto biglietti di sola andata a tariffa ridotta del settanta per cento e alla famiglia la riduzione a meta' prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale per effettuare un viaggio in Italia.

[4]Il Ministro per le comunicazioni ha facolta' di accordare in via eccezionale ai giornalisti di cui al primo comma, che abbiano gia' utilizzati i ventiquattro biglietti ivi indicati, un numero di biglietti di sola andata non superiore a otto, con la stessa riduzione del settanta per cento in quanto la richiesta sia giustificata.

[5]Il regolamento determinera' le norme per le concessioni di cui al presente articolo)).

Testo in vigore dal 19 maggio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 maggio 1931

Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 1919 al 19 maggio 1931. 92 parole tolte, 199 parole aggiunte in 5 capoversi.

Ai giornalisti italiani tolto: ed aggiunto: e ai corrispondenti residenti in Italia dei principali giornali esteritolto: , che facciano del giornalismo la loro professione esclusivatolto: , abituale e retribuita, potranno aggiunto: e retribuita e siano iscritti nell'albo professionale possono essere concessi annualmente tolto: dodici biglietti di andata e ritorno a tariffa militare col bollo ed un biglietto di andata e ritorno per la famiglia con le riduzioni di cui all'art. 6 della presente legge. aggiunto: ventiquattro biglietti di sola andata a tariffa ridotta del settanta per cento e quattro biglietti di sola andata a tariffa ordinaria differenziale a meta' prezzo per i singoli membri della famiglia.

Ai giornalisti italiani tolto: ed ai aggiunto: e ai corrispondenti residenti in Italia dei principali giornali esteri che facciano del giornalismo la loro professione principale, abituale e retribuita, e siano iscritti nell'albo professionale, possono esser concessi annualmente otto biglietti di sola andata a tariffa ridotta del settanta per cento e quattro biglietti di sola andata a tariffa ordinaria differenziale a meta' prezzo per i singoli membri della famiglia.

aggiunto: Ai direttori e redattori dei principali giornali esteri, che aggiunto: risiedano all'estero e che facciano del giornalismo la loro professione aggiunto: esclusiva o principale, abituale e retribuita, tolto: saranno annualmente concessi quattro biglietti di andata e ritorno a tariffa militare col bollo ed un biglietto pure di andata e ritorno per la famiglia con le riduzioni aggiunto: possono essere concessi annualmente otto biglietti di sola andata a tariffa ridotta del settanta per cento e alla famiglia la riduzione a meta' prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale per effettuare un viaggio in Italia.

aggiunto: Il Ministro per le comunicazioni ha facolta' di accordare in via eccezionale ai giornalisti di cui al tolto: summenzionato art. 6. aggiunto: primo comma, che abbiano gia' utilizzati i ventiquattro biglietti ivi indicati, un numero di biglietti di sola andata non superiore a otto, con la stessa riduzione del settanta per cento in quanto la richiesta sia giustificata.

Il regolamento determinera' le norme per tolto: tali concessioni, tenuto anche conto del numero dei redattori da prestabilirsi in ciascun anno, per i singoli giornali in ragione della rispettiva importanza aggiunto: le concessioni di cui al presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1908-07-09;406~art4 · fonte del testo

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