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[1]Ai giornalisti professionisti italiani ed a quelli dei principali giornali esteri saranno annualmente concessi quattro biglietti di andata e ritorno a tariffa ridotta del 75 per cento su quella normale ed un biglietto, pure di andata e ritorno, per la famiglia con le riduzioni di cui all'art. 6 della presente legge.

[2]Il regolamento determinera' le norme per tali concessioni, tenuto anche conto del numero dei redattori da prestabilirsi in ciascun anno, per i singoli giornali in ragione della rispettiva importanza.

Testo in vigore dal 21 luglio 1908 al 23 agosto 1919

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-07-09;406~art4 · fonte del testo

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