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[1]((Ai giornalisti italiani ed ai corrispondenti residenti in Italia dei principali giornali esteri, che facciano del giornalismo la loro professione esclusiva, abituale e retribuita, potranno essere concessi annualmente dodici biglietti di andata e ritorno a tariffa militare col bollo ed un biglietto di andata e ritorno per la famiglia con le riduzioni di cui all'art. 6 della presente legge.
[2]Ai giornalisti italiani ed ai direttori e redattori dei principali giornali esteri, che facciano del giornalismo la loro professione principale, abituale e retribuita, saranno annualmente concessi quattro biglietti di andata e ritorno a tariffa militare col bollo ed un biglietto pure di andata e ritorno per la famiglia con le riduzioni di cui al summenzionato art. 6)).
[3]Il regolamento determinera' le norme per tali concessioni, tenuto anche conto del numero dei redattori da prestabilirsi in ciascun anno, per i singoli giornali in ragione della rispettiva importanza.
Testo in vigore dal 23 agosto 1919 al 19 maggio 1931
