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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Kiev il 3 febbraio 1998 · Legge 19 ottobre 1999, n. 404
- Aggiornato al
- 9 novembre 1999
- Articoli
- 31
- Versioni storiche
- 35
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GABINETTO DEI MINISTRI DELL'UCRAINA…
- Art. 2accordo con quanto disposto dalla normativa in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle…
- Art. 3Agli effetti del presente Accordo e' considerato servizio regolare il trasporto di…
- Art. 4servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorita'…
- Art. 5Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori e' attivato in base ad apposita…
- Art. 6vettori non possono effettuare servizio interno nel territorio dell'altra Parte…
- Art. 7Agli effetti del presente Accordo, e' considerato servizio regolare di transito il…
- Art. 8Per servizio a navetta si intende agli effetti del presente Accordo il servizio…
- Art. 9Per effettuare il servizio a navetta tra due localita', una situata nel territorio di una…
- Art. 10effetti del presente Accordo, e' considerato servizio occasionale con autobus il…
- Art. 11I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo 10 del presente Accordo…
- Art. 12Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del…
- Art. 13Il vettore con sede sociale nel territorio di una delle Parti Contraenti che effettua il…
- Art. 14Nel rispetto delle norme nazionali in vigore che regolano l'ingresso e l'uscita dei…
- Art. 15L'autorizzazione, bilaterale o di transito, e' valida per l'andata ed il ritorno. 2…
- Art. 16Non e' permesso assumere sul territorio dell'altra Parte Contraente i carichi di merci da…
- Art. 17I requisiti di capacita' tecnica e professionale dei vettori, l'idoneita' dei veicoli, il…
- Art. 18modalita' per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per…
- Art. 19I trasportatori ed il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il…
- Art. 20I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle norme…
- Art. 21Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli…
- Art. 22Il conducente ed altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare…
- Art. 23ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata i combustibili ed i…
- Art. 24I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, gia' importato…
- Art. 25La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del…
- Art. 26restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione e' rilevata, in caso di…
- Art. 27Tutte le questioni concernenti l'applicazione del presente Accordo saranno risolte…
- Art. 28Al fine di realizzare il presente Accordo, e' istituita una Commissione Mista, composta…
- Art. 29legislazione interna di ciascuna parte Contraente si applica a tutte le questioni che non…
- Art. 30I conducenti ed il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di…
- Art. 31Il presente Accordo entra in vigore dalla data dell'ultima notifica per iscritto che…
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