1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori e' attivato in base ad apposita autorizzazione, non trasferibile. 2. Non potranno essere assolte con servizi regolari, quelle necessita' gia' soddisfacentemente assicurate dai servizi ferroviari e stradali esistenti. 3. L'autorizzazione e' rilasciata dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sul proprio territorio. 4. Per ottenere l'autorizzazione per l'espletamento del servizio regolare il vettore presenta la domanda all'Autorita' competente del proprio Paese. 5. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario e delle tariffe, la planimetria del percorso con indicazione delle fermate e del chilometraggio ed altri dati determinati dalla Commissione Mista. Le Autorita' competenti possono chiedere altra informazione supplementare. 6. L'Autorita' competente di una delle Parti Contraenti trasmette a quella dell'altra Parte le domande ricevute dai vettori ammesse e corredate di tutta la documentazione richiesta. 7. In base alle domande ricevute, le Autorita' competenti rilasceranno le autorizzazioni che consentono di eseguire il trasporto nel proprio territorio sulla base della reciprocita' salvo diverse intese delle Autorita' competenti. 8. Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari, deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente.

Testo vigente dal 9 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;404~accordo-art5 · fonte del testo

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