1. Al fine di realizzare il presente Accordo, e' istituita una Commissione Mista, composta dai rappresentanti delle Autorita' competenti delle Parti Contraenti, con i seguenti compiti:

  • 1)determinare la modalita' di esecuzione dei servizi regolari di trasporto con autobus di viaggiatori;
  • 2)concordare la quantita' delle autorizzazioni per i servizi di trasporto di viaggiatori previste dagli articoli 5,9,11 del presente Accordo;
  • 3)determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di merci previste dall'articolo 13 o l'esenzione dall'autorizzazione nel trasporto bilaterale o di transito:
  • 4)concordare la forma delle autorizzazioni previste dagli articoli 5, 9, 11 e 13 e stabilire le modalita' di rilascio.
  • 5)risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;
  • 6)adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;
  • 7)esaminare l'opportunita' di concedere delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocita' e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi. 2. La Commissione Mista terra' le proprie riunioni alternativamente sul territorio dei dite Paesi, a richiesta di una delle Autorita' competenti delle Parti Contraenti. 3. Le determinazioni della Commissione Mista sono sottoposte all'approvazione delle Autorita' competenti delle Parti Contraenti.

Testo vigente dal 9 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;404~accordo-art28 · fonte del testo

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