Articolo XXI Entrata in vigore 1. La presente convenzione entrera' in vigore il 1 luglio 1995 a condizione che, entro il 30 giugno 1995, siano stati depositati gli strumenti di ratifica di accettazione, di approvazione o di adesione o le dichiarazioni di applicazione provvisoria da parte di governi la cui somma dei contributi minimi, quali stabiliti all'articolo III, paragrafo 4, rappresenta perlomeno il 75% dei contributi totali di tutti i governi elencati in tale paragrafo e a condizione che sia in vigore la convenzione sul commercio dei cereali del 1995. 2. Qualora la convenzione non entri in vigore conformemente al paragrafo 1, i governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria potranno decidere all'unanimita' che essa entrera' in vigore fra di essi, a condizione che sia entrata in vigore la convenzione sul commercio dei cereali del 1995.

Testo vigente dal 24 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;402~convenzione-artxxi · fonte del testo

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