[1]ARTICOLO XVII. (Entrata in vigore).

[2]1. La presente Convenzione entrera' in vigore il 1 luglio 1980 a condizione che, entro il 30 giugno 1980, i governi di cui all'articolo III, paragrafo 3, abbiano depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria e che sia in vigore il Protocollo del 1979, recante quinta proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971, o una nuova Convenzione sul commercio del grano sostitutiva di quest'ultima. 2. Se la presente Convenzione non entra in vigore conformemente al disposto del paragrafo 1 del presente articolo, i governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione ovvero dichiarazioni di applicazione provvisoria potranno decidere di comune accordo che essa entrera' in vigore tra i governi stessi, a condizione che sia in vigore il Protocollo del 1979, recante quinta proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971, o una nuova Convenzione sul commercio del grano sostitutiva di quest'ultima, oppure potranno prendere qualsiasi altra misura che, a loro parere, la situazione richieda.

Testo vigente dal 14 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-08;354~convenzione-artxvii · fonte del testo

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