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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'aiuto alimentare del 1995, fatta a Londra il 5 dicembre 1994
Legge 10 novembre 1997, n. 402
- Aggiornato al
- 24 novembre 1997
- Articoli
- 31
- Versioni storiche
- 31
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sull'aiuto…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere…
- Art. 3In attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in…
- Art. 4All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70 miliardi…
- Art. 5La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
- Art. iTraduzione non ufficiale CONVENZIONE SULL'AIUTO ALIMENTARE DEL 1995 Articolo I Finalita'…
- Art. iiArticolo II Definizioni 1. Ai fini della presente convenzione: a) per "c.i.f." si intende…
- Art. iiiArticolo III Contributi dei membri 1. I membri della presente convenzione hanno convenuto…
- Art. ivArticolo IV Forma dei contributi a titolo di aiuto alimentare L'aiuto alimentare oggetto…
- Art. vArticolo V Distribuzione dei contributi 1. I membri possono designare uno o piu' paesi…
- Art. viArticolo VI Equivalenti in grano 1. Ai fini della presente convenzione tutti i contributi…
- Art. viiArticolo VII Incidenza sugli scambi e sulla produzione agricola e realizzazione delle…
- Art. viiiArticolo VIII Disposizione speciale per i casi di fabbisogno critico 1. Il comitato…
- Art. ixArticolo IX Comitato per l'aiuto alimentare 1. Il comitato per l'aiuto alimentare…
- Art. xArticolo X Poteri e funzioni del comitato 1. Il comitato verifica l'adempimento degli…
- Art. xiArticolo XI Sede, sessioni e numero legale 1. Il comitato ha sede a Londra. 2. Il…
- Art. xiiArticolo XII Decisioni Le decisioni del comitato sono prese all'unanimita'.
- Art. xiiiArticolo XIII Ammissione di osservatori Se del caso, il comitato puo' invitare a…
- Art. xivArticolo XIV Disposizioni amministrative Il comitato, per i compiti amministrativi di cui…
- Art. xvArticolo XV Inosservanza degli impegni e contenzioso In caso di controversia relativa…
- Art. xviArticolo XVI Depositario Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite…
- Art. xviiArticolo XVII Firma La presente convenzione sara' aperta alla firma dei governi di cui…
- Art. xviiiArticolo XVIII Ratifica, accettazione o approvazione La presente convenzione e'…
- Art. xixArticolo XIX Applicazione provvisoria Ogni governo firmatario puo' depositare presso il…
- Art. xxArticolo XX Adesione 1. La presente convenzione e' aperta all'adesione di ciascuno dei…
- Art. xxiArticolo XXI Entrata in vigore 1. La presente convenzione entrera' in vigore il 1 luglio…
- Art. xxiiArticolo XXII Durata, proroga e fine della convenzione 1. Salvo che non sia prorogata in…
- Art. xxiiiArticolo XXIII Ritiro e riammissione 1. Un membro potra' ritirarsi dalla presente…
- Art. xxivArticolo XXIV Rapporto tra la presente convenzione e l'accordo internazionale sui cereali…
- Art. xxvArticolo XXV Notifica da parte del depositario Il segretario generale dell'Oganizzazione…
- Art. xxviArticolo XXVI Testi facenti fede I testi della presente convenzione in lingua inglese…
