[1]CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA SPAGNA RELATIVA AL SERVIZIO MILITARE DEI DOPPI CITTADINI

[2]Il Governo italiano e il Governo spagnolo, desiderosi di regolare di comune accordo i problemi relativi al servizio militare dei loro cittadini che posseggono contemporaneamente le cittadinanze italiana e spagnola, prendendo in considerazione i principi enunciati dalla Convenzione europea del 6 maggio 1963 sulla riduzione dei casi di pluralita' delle cittadinanze e sugli obblighi militari in casi di pluralita' di cittadinanze, hanno deciso di concludere una Convenzione a tale effetto nominando per loro Plenipotenziari rispettivamente:

[3]Il Presidente della Repubblica italiana S.E. Ettore Staderini, Ambasciatore d'Italia in Spagna

[4]Il Capo dello Stato spagnolo S.E. Pedro Cortina Mauri Ministro degli affari esteri i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri di cui hanno riscontrato la buona e dovuta forma hanno convenuto le disposizioni seguenti:

[5]Articolo 1

[6]Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno intese come indicato qui appresso:

  • a)con l'espressione "doppio cittadino" si intende ogni persona che possegga simultaneamente la cittadinanza spagnola e italiana, secondo le leggi in vigore in ognuno dei due Stati;
  • b)con l'espressione "servizio militare" si intende il servizio militare obbligatorio o qualsiasi altro servizio considerato come equivalente dalla legislazione dello Stato ove questo servizio viene prestato;
  • c)con l'espressione "residenza abituale" si intende la residenza effettiva, stabile e permanente del doppio cittadino medesimo, tenendo conto del centro dei suoi vincoli e delle sue occupazioni.

Testo vigente dal 6 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;168~art1 · fonte del testo

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