[1]FINANZIARI

[2]Le Parti sosterranno le spese di attuazione del presente Accordo e di eventuali attivita' di cooperazione su base di reciprocita'. La Parte inviante sosterra', per il proprio personale, le spese di viaggio, le spese relative alla loro remunerazione, nonche' le spese di assicurazione contro gli incidenti e ogni altra forma di indennita' prevista dalla propria regolamentazione nazionale. La Parte ospitante sosterra' il costi relativi al trasporto locale, a partire dal punto di ingresso nel Paese, e le spese di alloggio qualora questo venga fornito presso infrastrutture militari, nonche' i costi relativi alle attivita' la cui organizzazione ricadra' sotto la sua responsabilita'. I diritti all'assistenza medica e le relative spese sono regolati dalle leggi in vigore nel territorio di ciascuna Parte. E, in particolare: - la Parte ospitante fornira' assistenza medica di emergenza; - la Parte inviante sara' responsabile dell'assicurazione sanitaria in caso di malattia o infortunio, nonche' delle spese di rimpatrio dei membri del proprio personale malati o deceduti. Quando la cooperazione riguarda attivita' che coinvolgono gruppi composti da piu' di 10 persone, verra' sviluppato un programma specifico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2. Per quanto concerne l'ammissione ai corsi di formazione del personale militare, verranno stipulati idonei programmi che terranno conto della normativa vigente in ciascuno dei due Paesi per regolare gli aspetti finanziari, sanitari e le modalita' esecutive di dettaglio relativi alla specifica forma di cooperazione.

Testo vigente dal 3 maggio 2022

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