[1]Cooperazione generale

[2]1. Attuazione a. Sulla base del presente Accordo le Parti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della Difesa, con i quali determineranno le linee guida della stessa cooperazione e prevedranno i nomi, i luoghi e le date delle attivita' di cooperazione, il numero di partecipanti, nonche' le modalita' di attuazione delle medesime attivita'. b. Il Piano di cooperazione annuale dovra' essere sottoscritto, di comune accordo, dai rappresentanti autorizzati dalle Parti. c. Le concrete attivita' di cooperazione nel campo della Difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa del Regno hascemita di Giordania/Quartier generale delle Forze armate giordane. d. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente ad Amman ed a Roma, allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali Accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le Forze armate italiane e le Forze armate del Regno hascemita di Giordania. 2. Campi La cooperazione tra le Parti potra' includere, ma non sara' limitata, ai seguenti campi: a. politica di sicurezza e di difesa; b. ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa; c. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; d. organizzazione delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unita' militari, gestione del personale; e. organizzazione ed impiego delle Forze armate; f. questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attivita' militari; g. formazione ed addestramento in campo militare; h. sanita' militare; i. storia militare; j. sport militare; k. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti. 3. Modalita' La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potra' avvenire secondo le seguenti modalita': a. visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari; b. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti; c. incontri tra rappresentanti delle istituzioni della Difesa; d. scambio di relatori e di personale di formazione, nonche' di studenti provenienti da istituzioni militari; e. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa; f. partecipazione ad esercitazioni militari; g. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; h. visite di navi ed aeromobili militari; i. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi; j. supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi della Difesa ed associate a questioni attinenti alla Difesa; k. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

Testo vigente dal 10 gennaio 2017

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urn:nir:stato:legge:2016-12-21;252~accordo-art2 · fonte del testo

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