ANNESSO LEGGE UNIFORME SULLA FORMA DI UN TESTAMENTO INTERNAZIONALE Articolo 1 1. Un testamento e' valido, per quanto concerne la forma, quali che siano in particolare il luogo dove e' stato fatto, la situazione dei beni, la nazionalita', il domicilio oppure la residenza del testatore, se e' redatto secondo la forma del testamento internazionale in conformita' con le disposizioni degli articoli da 2 a 5 in appresso. 2. La nullita' del testamento in quanto testamento internazionale non pregiudica la sua eventuale validita' sotto l'aspetto della forma in quanto testamento di altra specie.

Testo vigente dal 21 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;387~annesso-art1 · fonte del testo

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