[1]Articolo XIV (aggiuntivo all'art. 29 della Convenzione)

[2]Se uno dei due Stati contraenti denuncia la Convenzione, quest'ultima rimarra' in vigore tra di essi per un termine ulteriore di due anni. Detto termine iniziera' a decorrere dalla fine del sesto mese successivo al deposito della notifica della denuncia presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. Esso si intendera' tacitamente prorogato di anno in anno, a meno che uno dei due Stati contraenti informi l'altro per iscritto in via diplomatica, sei mesi prima della scadenza del termine, che non acconsentira' ad una ulteriore proroga.

Testo vigente dal 30 agosto 1977

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