1. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo che non venga composta dai membri interessati, su richiesta di un membro parte della controversia, deve essere deferita al Consiglio che decide in merito. 2. Qualora una controversia sia deferita al Consiglio a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la maggioranza dei membri; con almeno un terzo del totale dei voti, puo' domandare al Consiglio, previa discussione e prima di comunicare la propria decisione, di chiedere il parere di una commissione consultiva costituita a norma del paragrafo 3 del presente articolo sulle questioni oggetto di controversia. 3. a) Salvo decisione contraria del Consiglio, approvata con voto speciale, la commissione consultiva e' composta di cinque persone, secondo i seguenti criteri:

  • i)due persone, di cui un esperto di problemi analoghi a quelli oggetto di controversia ed un esperto qualificato in campo giuridico, nominate dai membri esportatori;
  • ii)due persone nominate dai membri importatori in base agli stessi criteri;
  • iii)un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone nominate ai sensi dei punti i) e ii) oppure, in mancanza di un accordo, dal presidente del Consiglio.
  • b)I cittadini dei membri o dei paesi terzi possono partecipare alla commissione consultiva.
  • c)I membri della commissione consultiva devono agire a titolo personale e senza ricevere istruzioni da alcun governo.
  • d)Le spese della commissione consultiva sono a carico dell'Organizzazione. 4. Il parere della commissione consultiva, con i relativi motivi, viene sottoposto al Consiglio che, dopo aver considerato tutte le informazioni pertinenti, decide la controversia con voto speciale.

Testo vigente dal 15 aprile 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159~art56 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari