in materia di scienza e tecnologia 1. Le Parti convengono di cooperare nel settore scientifico e tecnologico in funzione degli interessi comuni e nel rispetto delle loro politiche. 2. La cooperazione ha come obiettivi:

  • a)lo scambio di informazioni e di esperienze scientifiche e tecnologiche, segnatamente attraverso l'attuazione di politiche e programmi ad hoc;
  • b)l'avvio di relazioni durature tra gli ambienti scientifici delle Parti;
  • c)l'intensificazione delle attivita' innovative nelle imprese cilene ed europee;
  • d)la promozione del trasferimento tecnologico. 3. La cooperazione e' attuata principalmente mediante:
  • a)progetti congiunti di ricerca in settori comuni, eventualmente con l'attiva partecipazione delle imprese;
  • b)scambi di scienziati onde promuovere la ricerca, la preparazione dei progetti e la formazione ad alto livello;
  • c)incontri fra scienziati di entrambe le Parti per favorire gli scambi di informazioni, l'interazione e l'individuazione dei settori comuni di ricerca;
  • d)l'opportuna divulgazione dei risultati e il rafforzamento dei legami tra i settori pubblico e privato;
  • e)lo scambio di esperienze in materia di standardizzazione;
  • f)la valutazione delle attivita'. 4. Le Parti cercano di associare alla cooperazione i rispettivi istituti di formazione superiore, i centri di ricerca e i settori produttivi, segnatamente le PMI. 5. Le Parti decidono di comune accordo, senza escludere a priori nessun settore, la portata, la natura e le priorita' di questa cooperazione nel quadro di un programma pluriennale che potra' essere adeguato a seconda delle circostanze.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351~art16 · fonte del testo

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