[1]in materia di scienza e tecnologia

[2]1. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione scientifica e tecnologia tenendo conto del reciproco interesse e degli obiettivi delle loro politiche scientifiche. A tal fine, esse cercano di favorire in particolare:

[3]- gli scambi di informazioni e di know-how nei settori della scienza e della tecnologia;

[4]- il dialogo sull'elaborazione e sull'attuazione delle rispettive politiche di ricerca e sviluppo tecnologico;

[5]- la cooperazione nel campo della tecnologia dell'informazione, nonche' delle tecnologie e dell'industria da cui dipende l'interoperativita' con la societa' mondiale dell'informazione;

[6]- la cooperazione in materia di energia e di tutela ambientale;

[7]- la cooperazione nei settori scientifici e tecnologici di comune interesse.

[8]2. Per conseguire gli obiettivi delle rispettive politiche, le Parti cercano, in particolare, di:

[9]- scambiare informazioni sui progetti di ricerca in materia di energia, tutela dell'ambiente, telecomunicazioni e tecnologia dell'informazione, nonche' sull'industria delle tecnologie dell'informazione;

[10]- perfezionare, con mezzi appropriati, la formazione degli scienziati;

[11]- favorire i trasferimenti di tecnologia in modo reciprocamente vantaggioso;

[12]- organizzare seminati congiunti tra scienziati di alto livello di entrambe le Parti;

[13]- incoraggiare i ricercatori di entrambe le Parti a svolgere attivita' di ricerca congiunta nei settori di reciproco interesse.

[14]3. Le Parti convengono che la cooperazione e tutte le azioni comuni in materia di scienza e tecnologia si svolgano su basi di reciprocita'.

[15]Le Parti convengono di tutelare efficacemente le informazioni e la proprieta' intellettuale risultanti dalla cooperazione contro eventuali abusi o usi non autorizzati da parte di persone che non siano i legittimi proprietari.

[16]Qualora un'istituzione, un organismo o un'impresa di una delle Parti partecipi a programmi specifici di ricerca e sviluppo tecnologico dell'altra Parte, ad esempio quelli avviati nell'ambito del programma quadro generale della Comunita' europea, questa partecipazione, nonche' la divulgazione e la messa a frutto delle nozioni acquisite, avvengono secondo le regole generali stabilite dall'altra Parte.

[17]4. Le Parti si consultano per stabilire le priorita' della cooperazione. Fatto salvo il paragrafo precedente, si incoraggia la partecipazione delle istituzioni, degli organismi e delle imprese del settore privato alle attivita' di cooperazione e ai progetti di ricerca specifici di interesse comune.

Testo vigente dal 8 novembre 2000

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