[1]scientifica e tecnologica

[2]1. Le Parti concordano che gli obiettivi della cooperazione nel settore scientifico e tecnologico, realizzata nell'interesse reciproco di entrambe le Parti e conformemente alle loro politiche, in particolare per quanto concerne le norme relative allo sfruttamento della proprieta' intellettuale derivante dalla ricerca, saranno:

  • a)il contributo allo sviluppo della scienza e della tecnologia nella regione andina;
  • b)lo scambio di informazioni ed esperienze scientifiche e tecnologiche a livello regionale, in particolare per quanto concerne l'attuazione di politiche e programmi;
  • c)la promozione dello sviluppo delle risorse umane e di un contesto istituzionale adeguato alla ricerca e allo sviluppo;
  • d)la promozione delle relazioni tra le comunita' scientifiche delle Parti e la promozione dello sviluppo di progetti congiunti di ricerca scientifica e tecnologica;
  • e)l'incentivazione della partecipazione del mondo imprenditoriale di entrambe le Parti alla cooperazione scientifica e tecnologica, in particolare per quanto concerne la promozione dell'innovazione;
  • f)la promozione dell'innovazione e del trasferimento di tecnologia, comprese le tecniche di egovernment e le tecnologie pulite, tra le Parti. 2. Verra' incoraggiata la partecipazione di istituti di insegnamento superiore, di centri di ricerca e dei settori produttivi, in particolare le piccole e medie imprese, di entrambe le Parti. 3. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica tra le universita', gli istituti di ricerca e i settori produttivi di entrambe le regioni, attraverso l'assegnazione di borse di studio e lo scambio di studenti e di specialisti di alto livello. 4. Le Parti decidono inoltre di promuovere la partecipazione andina ai programmi comunitari in materia di tecnologia e sviluppo della Comunita' europea, conformemente alle disposizioni di quest'ultima che disciplinano la partecipazione di persone giuridiche provenienti da paesi terzi.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138~art36 · fonte del testo

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