L'Assemblea generale nomina, per la durata del loro mandato di amministratori, il presidente e i vice-presidenti del Consiglio d'amministrazione i quali sono rieleggibili. Il Consiglio puo' nominare un segretario scelto fuori dei suoi membri. In caso d'impedimento del presidente, la presidenza del Consiglio viene assunta da uno dei vice-presidenti o, in loro assenza, dall'amministratore piu' anziano presente alla riunione.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348~art21 · fonte del testo

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