Il Consiglio d'amministrazione e' incaricato di dirigere gli affari della Societa'. Gli amministratori sono designati dall'Assemblea generale, senza condizioni di nazionalita', su proposta di ciascuno degli azionisti interessati, in ragione di due amministratori per azionista che possegga almeno il 2 per cento del capitale sociale. Gli amministratori sono designati per un periodo di tre anni. Essi sono rieleggibili. Dopo il primo periodo di tre anni, un terzo del Consiglio sara' rinnovato ogni anno. A questo scopo, in occasione dell'Assemblea generale che segue la fine del terzo esercizio sociale si procedera', mediante estrazione a sorte, alla designazione degli amministratori uscenti alla fine del 4° e 5° esercizio sociale. Tutti gli amministratori posseggono uguale diritto di voto.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348~art18 · fonte del testo

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