Il Consiglio d'amministrazione delibera su tutti gli affari che non sono attribuiti ad altro organo della Societa'. Il Consiglio d'amministrazione e' autorizzato ad affidare tutta o parte della gestione della Societa', a uno o piu' dei suoi membri (delegati) od a terzi che possono anche non essere amministratori (direttori). Esso stabilisce un regolamento di gestione che fissa i diritti e gli obblighi del Consiglio d'amministrazione, dei suoi delegati e della direzione. In questo regolamento, che dev'essere approvato dall'Assemblea generale, il Consiglio d'amministrazione deve tuttavia riservare alla sua decisione:

  • 1)la composizione della direzione, la determinazione delle loro condizioni d'assunzione, la nomina e la revoca dei suoi membri, nonche' l'accettazione delle loro dimissioni;
  • 2)la designazione degli amministratori autorizzati a firmare per la Societa', come pure il conferimento del diritto alla firma a persone che non fanno parte del Consiglio d'amministrazione (direttori, procuratori);
  • 3)la conclusione di prestiti sotto qualsiasi forma, entro i limiti fissati dall'Assemblea generale;
  • 4)la conclusione dei contratti di finanziamento di materiale specialmente di noleggio e di vendita, come pure delle relative ordinazioni di materiale;
  • 5)la compilazione della relazione sulla gestione, del bilancio annuale e delle proposte da sottoporre all'Assemblea generale. Esso fara' esaminare i conti da esperti contabili estranei alla gestione della Societa'.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348~art22 · fonte del testo

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