Indice per libri, titoli e capi
Processo
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, aggiuntiva alla convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954, concernente la procedura civile, firmata a Vienna il 30 giugno 1975
Legge 2 maggio 1977, n. 342
- Aggiornato al
- 27 giugno 1977
- Articoli
- 17
- Versioni storiche
- 19
- Art. 1CONVENZIONE tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria aggiuntiva alla…
- Art. 2I cittadini di uno dei due Stati, che divengano parte in un giudizio nel territorio…
- Art. 3(1) Ciascuno dei due Stati concede alle persone giuridiche, che esso considera come…
- Art. 4(1) Le richieste di notifica di atti giudiziari o extragiudiziari in materia civile e…
- Art. 5I due Stati non si oppongono a che gli atti, di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4…
- Art. 6(1) Le commissioni rogatorie in materia civile e commerciale nonche' le comunicazioni…
- Art. 7Le disposizioni dell'articolo 6 non escludono la facolta' di ciascuno dei due Stati di…
- Art. 8In caso di incompetenza dell'autorita' richiesta, quest'ultima trasmette d'ufficio la…
- Art. 9La competenza esclusiva dei tribunali dello Stato richiesto non e' motivo per il rifiuto…
- Art. 10L'autorita' richiedente deve essere informata tempestivamente del giorno, dell'ora e del…
- Art. 11Le richieste di dichiarare esecutive le decisioni relative alle spese processuali, a…
- Art. 12Per l'applicazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, della Convenzione dell'Aja del 1 marzo…
- Art. 13I Ministeri della giustizia dei due Stati si forniranno reciprocamente a domanda le…
- Art. 14(1) Gli atti pubblici formati da uno dei due Stati da un tribunale, una autorita'…
- Art. 15Al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, cessa di avere vigore la…
- Art. 16Qualsiasi controversia sull'interpretazione o la applicazione della presente Convenzione…
- Art. 17(1) La presente Convenzione sara' ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati…
