illecito 1. Ai fini della presente Convenzione si riterra' che ogni movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti costituisce un traffico illecito se:

  • a)e' effettuato senza che ne sia stata data notifica a tutti gli Stati interessati in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione; oppure
  • b)e' effettuato senza il consenso che deve essere dato dallo Stato interessato in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione; oppure
  • c)e' effettuato con il consenso degli Stati interessati ottenuto per mezzo di falsificazione, falsa dichiarazione o frode; oppure
  • d)non e' conforme materialmente ai documenti; oppure
  • e)comporta uno smaltimento deliberato (ad esempio riversamento) di rifiuti pericolosi o altri rifiuti in violazione delle disposizioni della presente Convenzione e dei principi generali del diritto internazionale. 2. Se un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti e' considerato come traffico illecito a causa del comportamento dell'esportatore o del produttore lo Stato di esportazione si accerta che i rifiuti pericolosi in questione siano:
  • a)ripresi dall'esportatore o dal produttore o, se del caso, da esso stesso sul suo territorio, oppure se cio' e' impossibile,
  • b)smaltiti in altra maniera in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione entro 30 giorni a decorrere dal momento in cui lo Stato di esportazione e' stato informato del traffico illecito o entro ogni altro termine che potrebbe essere stabilito di comune accordo tra le Parti. A tal fine le Parti interessate non si opporranno al rientro di questi rifiuti nello Stato di esportazione ne' lo intralcieranno o lo impediranno. 3. Se un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti e' considerato come traffico illecito in ragione del comportamento dell'importatore o dello smaltitore lo Stato d'importazione si accerta che i rifiuti pericolosi in questione siano smaltiti in maniera razionale dal punto di vista ecologico dall'importatore o dallo smaltitore o, se del caso da esso stesso, entro 30 giorni a decorrere dal momento in cui il traffico illecito e' stato notato dallo Stato d'importazione o entro ogni altro termine che potrebbe essere stabilito di comune accordo tra gli Stati interessati. A tal fine le Parti interessate collaborano secondo necessita', per smaltire i rifiuti secondo metodi razionali dal punto di vista ecologico. 4. Se la responsabilita' del traffico illecito non puo' essere attribuita ne' all'esportatore ne' al produttore ne' all'importatore o allo smaltitore, le Parti interessate o altre Parti se del caso, collaborano per accertarsi che i rifiuti pericolosi in questione siano eliminati il prima possibile in base a metodi razionali dal punto di vista ecologico nello Stato di esportazione, nello Stato d'importazione o altrove, se del caso. 5. Ciascuna Parte adotta le leggi nazionali/interne necessarie per vietare e reprimere severamente il traffico illecito. Le Parti collaborano in vista di conseguire gli obiettivi enunciati nel presente articolo.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;340~convenzione-art9 · fonte del testo

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