internazionale 1. Le Parti collaborano tra di loro al fine di migliorare e di garantire la gestione razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti. 2. A tal fine le Parti:

  • a)comunicano a richiesta informazioni su base bilaterale o multilaterale al fine di incoraggiare la gestione razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti anche per mezzo della armonizzazione delle norme e prassi tecniche dirette ad una gestione corretta dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti;
  • b)collaborano in vista di sorvegliare gli effetti della gestione dei rifiuti pericolosi sulla salute umana e sull'ambiente;
  • c)collaborano, sotto riserva delle disposizioni delle loro leggi, regolamentazioni e politiche nazionali, alla definizione ed all'applicazione di nuove tecniche razionali da un punto di vista ecologico che producano pochi rifiuti, nonche' al miglioramento delle tecniche esistenti per eliminare, per quanto possibile la produzione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti ed elaborare metodi piu' efficaci per garantirne la gestione in maniera razionale dal punto di vista ecologico esaminando in particolare le conseguenze economiche, sociali ed ambientali dell'adozione di queste innovazioni o perfezionamenti tecnici;
  • d)cooperano attivamente, fatte salve le disposizioni delle loro leggi, regolamentazioni e politiche nazionali al trasferimento delle tecniche relative ad una gestione razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, e dei sistemi di organizzazione di tale gestione. Esse collaborano altresi' per favorire lo sviluppo dei mezzi tecnici delle Parti ed in particolare di quelle che avessero bisogno di assistenza tecnica in questo campo e ne facessero la richiesta;
  • e)collaborano alla elaborazione di direttive tecniche e/o di adeguati manuali d'uso. 3. Le Parti utilizzeranno adeguati mezzi di collaborazione per aiutare i paesi in via di sviluppo ad applicare le disposizioni contenute nei capoversi a), b) e c) del paragrafo 2 dell'art. 4. 4. In considerazione dei fabbisogni dei paesi in via di sviluppo la cooperazione tra le parti e le Organizzazioni internazionali competenti sara' incoraggiata al fine di promuovere tra l'altro la sensibilizzazione del pubblico lo sviluppo di una gestione razionale dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti nonche' l'adozione di nuove tecniche poco inquinanti.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;340~convenzione-art10 · fonte del testo

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