di reimportazione Quando un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti autorizzato dagli Stati interessati, fatte salve le disposizioni della presente Convenzione non puo' essere portato a termine in conformita' con le clausole del contratto, lo Stato di esportazione si accerta - se altre disposizioni non possono essere adottate per smaltire i rifiuti in base a metodi razionali dal punto di vista ecologico entro 90 giorni a decorrere dal momento in cui lo Stato interessato ha dato avviso allo Stato di esportazione ed al Segretariato o in ogni altro periodo deciso di comune accordo tra gli Stati interessati,- che l'esportatore reintroduca questi rifiuti nello Stato di esportazione. A tal fine lo Stato di esportazione ed ogni Parte di transito non si opporranno alla reimportazione di questi rifiuti nello Stato di esportazione ne' la intralcieranno o la impediranno.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;340~convenzione-art8 · fonte del testo

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