bilaterali, multilaterali e regionali 1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, le Parti possono stipulare accordi o intese bilaterali, multilaterali o regionali relative ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti con Stati che siano Parti o non, a condizione che tali Accordi o intese non siano in deroga alla gestione razionale da un punto di vista ecologico dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti stabiliti nella presente Convenzione. Questi accordi o intese devono enunciare disposizioni che non siano meno razionali dal punto di vista ecologico di quelle previste nella presente Convenzione, tenuto conto in particolare degli interessi dei paesi in via di sviluppo. 2. Le Parti notificano al Segretariato ogni accordo o intesa bilaterale, multilaterale o regionale di cui al paragrafo 1, nonche' quelle da essi stipulate prima dell'entrata in vigore nei loro confronti della presente Convenzione, al fine di controllare i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti che si svolgono interamente tra le Parti ai suddetti accordi. Le disposizioni della presente Convenzione non hanno effetto per quanto riguarda i movimenti transfrontalieri conformi a tali accordi a condizione che questi ultimi siano compatibili con il trattamento razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti cosi' come stabilito nella presente Convenzione.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-08-18;340~convenzione-art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari