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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 10 maggio 2002 · Legge 6 novembre 2003, n. 338
- Aggiornato al
- 29 novembre 2003
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- 20
- Versioni storiche
- 24
- Art. 1ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL…
- Art. 2film realizzati in coproduzione tutelati dal presente Accordo, godranno di pieno diritto…
- Art. 3realizzazione dei film in coproduzione tra i due Paesi deve ricevere l'approvazione, dopo…
- Art. 4godere dei benefici che la coproduzione consente, i film dovranno essere realizzati da…
- Art. 5richieste di ammissione ai benefici della coproduzione presentate dai produttori di…
- Art. 6proporzione dei rispettivi, apporti dei coproduttori dei due Paesi puo' variare dal venti…
- Art. 7film devono essere realizzati da registi italiani (o provenienti da un Paese dell'Unione…
- Art. 8caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione piu' bassa non potra' essere…
- Art. 9giusto equilibrio deve essere osservato tanto per quanto riguarda la partecipazione del…
- Art. 10lavori di riprese in teatro di posa, di sonorizzazione e di laboratorio dovranno essere…
- Art. 11rispetto della propria legislazione e regolamentazione, ciascuna delle due Parti…
- Art. 12clausole contrattuali che prevedono la ripartizione tra i coproduttori di qualsiasi tipo…
- Art. 13caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato in un Paese nel quale le…
- Art. 14film realizzati in coproduzione devono essere presentati con la dizione "Coproduzione…
- Art. 15opere cinematografiche realizzate in coproduzione e che vengano presentate ai Festival…
- Art. 16deroga alle disposizioni precedenti del presente Accordo possono essere ammessi…
- Art. 17'importazione, la distribuzione e la proiezione dei film italiani in Albania e di quelli…
- Art. 18Autorita' competenti dei due Paesi esamineranno, in caso di necessita', le condizioni di…
- Art. 19disposizioni contenute nel presente Accordo non pregiudicano gli obblighi internazionali…
- Art. 20presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data…
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