caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato in un Paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche siano contingentate:

  • a)Il film viene, di regola, aggiunto al contingente del Paese che ha una partecipazione maggioritaria.
  • b)Nel caso di film per i quali vi e' una pari partecipazione dei due Paesi, l'opera contingentata sara' assegnata al contingente del Paese che ha le migliori condizioni di esportazione.
  • c)In caso di difficolta', il film sara' assegnato al contingente del Paese di origine del produttore.
  • d)Se uno dei Paesi coproduttori ha la possibilita' di libera importazione dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti, come quelli nazionali, beneficeranno di pieno diritto di tale possibilita'.

Testo vigente dal 29 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-06;338~accordo-art13 · fonte del testo

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