film realizzati in coproduzione tutelati dal presente Accordo, godranno di pieno diritto dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni relative all'industria cinematografica che siano in vigore o che potrebbero essere promulgate in ciascuno dei due Paesi. Comunque, le Autorita' competenti potranno limitare gli aiuti stabiliti nelle disposizioni vigenti o future del Paese che le concede, nel caso delle coproduzioni finanziarie o in quelle in cui l'apporto finanziario non sia proporzionato alle partecipazioni tecniche e artistiche. Detta limitazione dovra' essere comunicata al coproduttore interessato nel momento in cui verra' approvato il progetto di coproduzione. Questi vantaggi saranno concessi solamente al produttore del Paese che li concede.

Testo vigente dal 29 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-06;338~accordo-art2 · fonte del testo

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