di persone nella Parte richiedente 1. Se la domanda ha ad oggetto la notificazione di una citazione a comparire nella Parte richiedente, l'indiziato, l'imputato, il testimone od il perito che non vi ottempera non puo' essere sottoposto dalla Parte richiesta a sanzioni o misure coercitive. 2. Al testimone od al perito che ottempera alla citazione la Parte richiedente rimborsa le spese e corrisponde le altre somme previste dalla propria legge. La Parte richiesta, su domanda dell'altra Parte puo' corrispondere un anticipo.

Testo vigente dal 10 maggio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-04-23;145~convenzione-art8 · fonte del testo

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