COMPROVANTI LA NOTIFICAZIONE DI ATTI 1. La prova della notificazione dell'atto giudiziario e' data da una ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto l'atto ovvero da un attestato dell'autorita' competente, entrambi redatti nella forma prevista dalla legge della Parte richiesta. Se la persona alla quale e' destinato l'atto da notificare rifiuta di riceverlo, la prova e' data da una dichiarazione sottoscritta dall'Ufficiale Giudiziario nella quale e' fatta menzione del luogo, della data della consegna e della identita' della persona cui l'atto e' stato consegnato. Se l'atto da notificare e' trasmesso in duplice esemplare, la prova della sua ricezione o dell'avvenuta notificazione puo' essere resa apponendo gli elementi sopra menzionati sull'esemplare che viene restituito. 2. La Parte richiesta inviera' senza indugio alla Parte richiedente la ricevuta o l'attestato comprovanti la notificazione.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-08-18;336~trattato-art16 · fonte del testo

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