comprovanti la notificazione 1. La prova della notificazione e' data da una ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto l'atto e corredata dal timbro o sigillo ufficiale, dalla data e dalla firma dell'autorita' che notifica ovvero di un attestato provniente da quest'ultima autorita' certificante il modo, il luogo e la data della notificazione. Se l'atto da notificare e' trasmesso in duplice esemplare, la prova della sua ricevuta e dell'avvenuta notificazione puo' essere resa apponendo gli elementi sopra menzionati sull'esemplare che viene restituito. 2. La Parte richiesta inviera' senza dilazioni alla Parte richiedente la ricevuta comprovante la notificazione. Se la notificazione non ha potuto essere eseguita, la Parte richiesta informera' senza dilazioni l'altra Parte delle ragione che l'hanno impedita.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396~art9 · fonte del testo

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