- NAZIONALIZZAZIONE O ESPROPRIO 1. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti non dovranno essere, nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi un effetto analogo nel territorio dell'altra Parte Contraente, fatta eccezione per le misure non discriminatorie di applicazione generale che i Governi normalmente adottano al fine di regolamentare l'attivita' economica nei loro territori o a fini pubblici in conformita' con le leggi di quella Parte su base non discriminatoria, disposti dalle Autorita' competenti e contro rapido, pieno ed effettivo risarcimento corrisposto senza indebito ritardo che dovra' essere liberamente trasferibile ed in valuta convertibile. 2. Il giusto risarcimento dovra' essere equivalente al reale valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica. Qualora detto valore non possa essere prontamente accertato, il risarcimento dovra' essere determinato in conformita' ai criteri generali di valutazione universalmente riconosciuti quali il capitale investito, l'ammortamento, il capitale gia' rimpatriato, il valore sostitutivo ed altri fattori rilevanti. 3. L'investitore colpito da nazionalizzazione o esproprio avra' diritto, in conformita' con la legge della Parte Contraente che adotta tale misura, ad una sollecita revisione, da parte delle competenti Autorita' giudiziarie o di altre Autorita' indipendenti di quella Parte Contraente, del suo caso o della valutazione del suo investimento in conformita' ai principi di cui al presente paragrafo. La Parte Contraente che effettua l'esproprio dovra' adoperarsi al fine di assicurare che detta revisione venga effettuata sollecitamente. 4. Qualora una Parte Contraente espropri i beni di una societa' associata o costituita ai sensi della legge in vigore in ogni Parte del suo territorio e di cui gli investitori dell'altra Parte Contraente possiedano azioni, dovra' assicurare che le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo siano applicate in modo tale da garantire agli investitori dell'altra Parte Contraente che possiedono quelle azioni, un pronto, adeguato ed effettivo risarcimento in relazione ai loro investimenti. 5. Il risarcimento dovra' comprendere l'interesse calcolato sulla base di un tasso LIBOR a sei mesi, maturato dalla data di nazionalizzazione o di esproprio alla data del pagamento. 6. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo dovranno altresi' applicarsi ai redditi da investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti. 7. All'investitore di una Parte Contraente, che opera sul territorio dell'altra Parte Contraente, non dovra' essere concesso alcun diritto in materia di riacquisizione di un bene espropriato che non sia concesso all'investitore dell'altra Parte Contraente nelle stesse circostanze.

Testo vigente dal 6 febbraio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;12~accordo-art5 · fonte del testo

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