1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno assoggettabili ad alcuna misura che possa limitarne, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprieta', il possesso, il controllo o godimento, salvo laddove specificatamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale, o da regolamenti e sentenze emesse da Corti o Tribunali aventi giurisdizione sul territorio della Parte Contraente. 2. Gli investimenti effettuati da investitori di una delle due Parti Contraenti non saranno "de jure" ne' "de facto", direttamente ne' indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a qualsiasi misura avente equivalente effetto nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o di interesse nazionale ed a fronte di immediato, pieno ed effettivo risarcimento, nonche' a condizione che tali misure siano state adottate su base non discriminatoria ed in conformita' a tutte le disposizioni e procedure di legge. 3. Il giusto risarcimento sara' calcolato sulla base del reale valore di mercato attribuito all'investimento immediatamente prima che la decisione di nazionalizzare od espropriare sia stata annunciata o resa pubblica. In assenza di accordo tra la Parte Contraente ospitante e l'Investitore durante il procedimento di nazionalizzazione od esproprio, il risarcimento verra' calcolato nella valuta in cui l'investimento e' stato effettuato e secondo i parametri di riferimento adottati o presi in considerazione dei documenti costitutivi dell'investimento. Il tasso di cambio applicabile a detto risarcimento salvo quello prevalente alla data immediatamente antecedente il momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio siano stati annunciati o resi pubblici. Senza limitare la portata del presente Articolo, nel caso in cui l'oggetto di una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo sia una persona giuridica costituita congiuntamente da investitori italiani e mozambicani, la valutazione della quota di ciascun investitore sara', nella valuta dell'investimento, non inferiore al valore iniziale, proporzionalmente accresciuto degli aumenti di capitale e della rivalutazione di capitale, degli utili non distribuiti e dei fondi di riserva, e proporzionalmente ridotto del valore delle perdite. 4. Il risarcimento sara' considerato effettivo se corrisposto nella stessa valuta in cui e' stato effettuato l'investimento. 5. Il risarcimento sara' considerato pronto se avverra' senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro un mese. 6. Il risarcimento dovra' includere gli interessi, calcolati sulla base del tasso LIBOR a sei mesi, a partire dalla data della nazionalizzazione o espropriazione sino alla data del pagamento. 7. Il cittadino o la Societa' di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del suo investimento e' stato espropriato, avra' diritto ad un sollecito accertamento da parte delle competenti Autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, volto a determinare se tale espropriazione sia avvenuta, e in tal caso se questa ed il relativo risarcimento siano conformi ai principi del diritto internazionale, ed a decidere su tutte le altre questioni connesse. 8. In assenza di accordo tra l'investitore e la competente Autorita', l'ammontare del risarcimento sara' stabilito secondo le procedure sul regolamento delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. I proventi dell'indennizzo saranno liberamente trasferibili. 9. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno, altresi', agli utili da investimento nonche', nel caso di cessazione dell'attivita', ai proventi della liquidazione. 10. Qualora successivamente all'esproprio il luogo, le attivita' od i beni parzialmente o totalmente espropriati per un preciso scopo di pubblica utilita' non siano stati utilizzati, o conservati per il raggiungimento di tale scopo, per un periodo massimo di 5 anni, l'ex proprietario avra' il diritto di prelazione, a parita' di ogni altra condizione, per il riacquisto o il rientro in possesso dei predetti luogo, attivita' o beni.

Testo vigente dal 1 luglio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-06-03;154~accordo-art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari