ed Espropriazione 1. Gli investimenti di capitali degli investitori di una delle Parti Contraenti godranno di piena protezione e sicurezza nel territorio dell'altra. 2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno ne' direttamente ne' indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti od assoggettati a misure aventi effetti analoghi nel territorio dell'altra Parte Contraente se non per fini pubblici o per motivi di interesse pubblico o nazionale, contro adeguato indennizzo e a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformita' a disposizioni e procedure di legge. 3. L'indennizzo sara' equivalente al valore effettivo di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione od esproprio siano state annunciate o rese pubbliche. Nel caso in cui il valore di mercato non possa essere rapidamente verificato, l'indennizzo verra' determinato sulla base di una equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi dell'impresa, nonche' delle componenti e dei risultati delle correlate attivita' di impresa. L'indennizzo comprendera' gli interessi maturati dalla data di nazionalizzazione o di espropriazione sino alla data del pagamento calcolati al tasso LIBOR a 6 mesi. Nel caso in cui non si arrivi ad un accordo tra l'investitore e la Parte obbligata, la determinazione dell'indennizzo verra' definita secondo i procedimenti di conciliazione delle controversie indicati all'Articolo 9 del presente Accordo. Una volta determinato l'indennizzo, questo verra' prontamente pagato e ne sara' autorizzato il rimpatrio in moneta convertibile. 4. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento, nonche', in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima. 5. Dopo l'espropriazione, se qualche bene a tal fine acquisito non ha ricevuto in tutto od in parte la prevista destinazione, gli espropriati ed i loro aventi causa hanno diritto ad ottenere il riacquisto.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;214~accordo-art5 · fonte del testo

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