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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia ed il Senegal relativo al trasporto aereo, concluso a Roma il 20 aprile 1972
Legge 22 maggio 1974, n. 322
- Aggiornato al
- 10 agosto 1974
- Articoli
- 20
- Versioni storiche
- 22
- Art. 1ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL SENEGAL RELATIVO AL TRASPORTO…
- Art. 2Ai fini dell'applicazione del presente accordo e del suo annesso: 1. Il termine…
- Art. 3Gli aeromobili impiegati per il traffico internazionale dall'impresa di trasporto aereo…
- Art. 4I certificati di navigabilita', i brevetti di attitudine e le licenze rilasciate o…
- Art. 5Le leggi e regolamenti di ciascuna Parte contraente relativi all'ingresso ed all'uscita…
- Art. 6Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare all'impresa designata…
- Art. 7Ciascuna Parte contraente potra', in ogni momento, chiedere una consultazione tra le…
- Art. 8Ciascuna Parte contraente potra', in ogni momento, notificare all'altra Parte contraente…
- Art. 9Nel caso in cui una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del…
- Art. 10Il Governo della Repubblica italiana accorda al Governo della Repubblica del Senegal e…
- Art. 11L'impresa designata da ciascuna Parte contraente in conformita' alle disposizioni del…
- Art. 12Fatta riserva delle disposizioni del precedente articolo 6, ciascuna Parte contraente…
- Art. 13In applicazione degli articoli 77 e 79 della convenzione relativa all'aviazione civile…
- Art. 14Le imprese designate dalle due Parti contraenti dovranno avere assicurato un trattamento…
- Art. 15L'esercizio dei servizi fra il territorio italiano ed il territorio senegalese o…
- Art. 16Le imprese aeree designate indicheranno alle autorita' aeronautiche delle due Parti…
- Art. 17Le due Parti contraenti convengono di consultarsi ogniqualvolta sara' necessario al fine…
- Art. 18Le tariffe di ciascun servizio concordato saranno fissate a dei tassi ragionevoli…
- Art. 19Il presente accordo entrera' in vigore quindici giorni (15) dopo la data alla quale le…
- Art. 20Il presente accordo ed il suo annesso saranno comunicati all'Organizzazione…
