Ciascuna Parte contraente potra', in ogni momento, notificare all'altra Parte contraente il proprio desiderio di denunziare il presente accordo. Tale notifica sara' comunicata simultaneamente all'Organizzazione della aviazione civile internazionale. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte dell'altra Parte contraente, a meno che tale notifica non venga ritirata di comune accordo prima della scadenza di tale periodo. Nel caso in cui la Parte contraente che riceva tale notifica non ne accusi ricezione, la detta notifica sara' considerata come ricevuta quindici giorni (15) dopo la sua ricezione presso la sede dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Testo vigente dal 10 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;322~art8 · fonte del testo

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