1. Le leggi e regolamenti di ciascuna Parte contraente relativi all'ingresso ed all'uscita dal proprio territorio degli aeromobili impiegati nella navigazione internazionale, ovvero relativi all'esercizio e alla navigazione dei suddetti aeromobili durante la loro presenza nei limiti del proprio territorio, si applicheranno agli aeromobili dell'impresa dell'altra Parte contraente. 2. Le leggi e regolamenti di uno Stato contraente che regolano, sul proprio territorio, l'entrata o l'uscita dei passeggeri, degli equipaggi e delle merci trasportate dagli aeromobili, cosi' come le leggi ed i regolamenti relativi alle formalita' di ingresso, di uscita, di immigrazione, di passaporto, di dogana, di sanita', devono essere osservati dai suddetti passeggeri o equipaggi ovvero per le suddette merci, all'entrata, all'uscita o all'interno del territorio di tale Stato.

Testo vigente dal 10 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;322~art5 · fonte del testo

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