[1]Presidente e Vicepresidente dell'Assemblea

[2]L'Assemblea elegge tra i componenti delle delegazioni dei Soci di Parti contraenti diverse un Presidente e un Vicepresidente che durano in carica per un periodo massimo di due anni. Con la loro nomina, il Presidente e il Vicepresidente assumono un ruolo super partes e abbandonano le rispettive delegazioni. Essi non possono essere eletti per piu' di due mandati consecutivi, il secondo della durata massima di due anni.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;196~art9 · fonte del testo

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